STATUTO DI

“ANFFAS DI PADERNO DUGNANO – ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO”

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE
  1. In data 25 gennaio 2002, con scrittura privata in data 4 febbraio 2002 è stata costituita l’Associazione “Anffas di Paderno Dugnano” Onlus.
  2. All’esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell’Associazione è modificato nel presente, unitamente all’acquisizione della nuova denominazione “Anffas di Paderno Dugnano – Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo” in breve denominata “Anffas di Paderno Dugnano” facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, “Anffas di Paderno Dugnano”, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
  3. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l’Associazione inserisce nella denominazione l’acronimo “ETS” o la locuzione “ente del terzo settore” o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l’acronimo “APS” o la locuzione “associazione di promozione sociale” ed ha l’obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
  4. L’associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS Nazionale.
ART. 2) SEDE
  1. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Paderno Dugnano ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Lombardia.
  2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.
  3. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.
  4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale e l’Anffas Regionale di riferimento.
  5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l’istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.
ART. 3) DURATA
  1. L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 4) FINALITÀ ED ATTIVITÀ
  1. L’Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
  2. L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:
  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  1. L’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 30 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.
  2. L’Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo – ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficienza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L’Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.
  3. In particolare, l’Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:
    a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all’art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;
    b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
    c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
    d) promuove in tutte le sedi il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
    e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell’inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
    f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall’Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
    g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
    h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
    i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.
  4. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l’alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.
ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
  1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
  2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
  3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall’articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 30 del presente statuto.
ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L’ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
  1. L’attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE
  1. Le attività di cui all’articolo 4 sono esercitate in coerenza con l’appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all’adesione ad Anffas Regione Lombardia.
  2. L’Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restanti per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Lombardia, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
  3. L’Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, cosi come fornito dall’Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e cosi come disposto dall’articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell’eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.
  4. L’Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell’Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell’appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:
    a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale e da Anffas Regione Lombardia, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
    b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
    c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
    d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
    e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti del terzo settore facenti parte della rete Anffas o analoghi Enti che operano nel settore della disabilità nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
    f) fornisce espressamente all’atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell’Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;
    g) inquadra il personale nell’ambito degli standard stabiliti dall’Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
    h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Regione Lombardia relativamente all’appartenenza ad essa;
    i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Lombardia dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l’art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679.
  5. L’Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITÀ DI AMMISSIONE
  1. L’associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
  2. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
  3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
    a) persone con disabilità;
    b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l’iscrizione;
    c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell’Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.
  4. Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa, scelgano di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.
  5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione, l’eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall’appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Lombardia. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all’interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l’informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l’informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Lombardia anche ai fini dell’inserimento di detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.
  6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l’accoglimento o il rigetto.
  7. La delibera di accoglimento è comunicata all’interessato entro i successivi 15 giorni e
    l’iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell’ammesso; contestualmente al pagamento l’ammesso è iscritto nel libro associati.
  8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all’interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
  9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l’interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall’assemblea degli associati.
ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
  1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell’Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.
  2. Ad ogni associato, successivamente all’iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell’Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l’appartenenza all’intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.
  3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall’Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
  4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
  5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati sull’attività della stessa.
  6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell’Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, motivando l’eventuale rigetto.
  7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.
  8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell’Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.
  9. Gli Associati sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l’appartenenza alla rete associativa Anffas.
  10. L’attività dell’associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.
ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO
  1. Lo status di associato si perde per decesso dell’Associato, per recesso dell’Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.
    L’esclusione dell’Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:
    a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell’anno in corso;
    b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all’atto dell’iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;
    c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.
ART. 11) VOLONTARI
  1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
  2. L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
  3. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
  5. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
  6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
  7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    a. l’Assemblea degli Associati;
    b. il Presidente;
    c. il Consiglio Direttivo;
    d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    e. il Collegio dei Probiviri.
    f. l’organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI
  1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell’Associazione sono riservate agli Associati, con l’eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.
  2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell’osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
  3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l’intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l’organo quando più della metà dei componenti l’organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
  4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.
ART. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE
  1. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.
  2. All’assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
    a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell’attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
    b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
    c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all’interno del programma stesso;
    d. eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
    e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all’elezione dell’organo stesso;
    f. deliberare sull’eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
    g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;
    h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 23 del presente statuto;
    i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
    j. deliberare l’entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
    k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell’Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
    l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
  3. All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
    a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione;
    b. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
    c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
  4. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall’articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.
ART. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
  1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
  2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno:
    a) per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
    b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l’anno veniente.
  3. L’Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l’avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l’assemblea in prima convocazione.
ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI – PARTECIPAZIONE
  1. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, intervenuti e rappresentati.
  2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, il quale propone all’Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.
  4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.
  5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.
  6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
  7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
  8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
  9. La votazione per l’elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.
  10. L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati.
  11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non
    intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI
  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.
  2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall’Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.
  4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.
  6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.
  7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.
ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.
  2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l’avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
  3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
  5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.
  6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
  7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
  8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.
ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione dell’Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    a) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
    b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
    c) delibera sull’esclusione dell’associato;
    d) propone all’Assemblea l’adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
    e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’articolo 4;
    f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;
    g) può conferire procure generali o “ad negotia”, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
    h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all’Assemblea e, successivamente all’approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
    i) in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria di cui all’articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
    j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;
    k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
    l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
    m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell’Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
    n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
  3. Il Segretario, attraverso l’attività degli uffici ove presenti, cura l’attività amministrativa dell’associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).
  4. Il Tesoriere, attraverso l’attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
  5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
ART. 20) PRESIDENTE
  1. Il Presidente dell’Associazione:
    a) ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
    b) ha il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’Associazione;
    c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo.
    d) convoca, fissando l’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
    e) presiede l’Assemblea;
    f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;
    g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
    h) è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi di esercizio;
    i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all’Associazione che è datore di lavoro;
    j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione;
    k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
    l) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
    m) verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.
  2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l’assenza o l’impedimento del Presidente.
  4. In caso di sostituzione del Presidente dell’Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.
ART. 21) COLLEGIO SINDACALE
  1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Assemblea elegge, contestualmente all’ elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all’apposito registro.
  2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.
  3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.
  4. L’incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.
  5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
  6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea.
  7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l’assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l’obbligo di verbalizzazione dello stesso.
  9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
  1. L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.
  2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,
  3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall’Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.
  4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell’Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.
  5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:
  • il richiamo scritto;
  • la diffida;
  • la censura;
  • il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull’esclusione da associato.
  1. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.
ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
  1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all’articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.
  2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominata dall’Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI
  1. L’Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l’intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
  2. Tutte le persone con disabilità afferenti l’Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associativa possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell’Associazione, nonché le politiche del territorio e dell’Associazione sui temi della disabilità.
  3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall’articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
  4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
  5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all’approvazione dell’Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
  6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell’Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 25) RISORSE ECONOMICHE
  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai
    fini della personalità giuridica è quello risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato
    che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall’articolo 22 del decreto
    legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  2. Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:
  • quote associative;
  • contributi degli enti associati;
  • contributi e finanziamenti di privati;
  • contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
  • lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
  • rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l’esercizio delle attività associative;
  • proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
  • rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
  • qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
  • ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.
  1. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione stessa.
  2. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO
  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. L’Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell’attività svolta.
  3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria di cui all’articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all’approvazione dell’Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.
ART. 27) LIBRI SOCIALI
  1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:
    a) il libro degli associati;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
    e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
    f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
  2. L’associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.
  3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell’Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell’Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o dal Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell’Associazione stessa.
  4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall’art. 9 del presente statuto.
ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE
  1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell’Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, nonché Anffas Nazionale e/o Anffas Regionale, possono proporre all’Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d’intesa con l’Organismo Regionale di riferimento, di un “Tutor” ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell’Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
  2. L’associazione con l’accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un’attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall’attività di tutoraggio.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
  1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati secondo quanto previsto all’art. 16.
  2. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l’incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.
  3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.
  4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, o altro ente del terzo settore operante nei servizi alle persone con disabilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  1. L’Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
  2. Fino a tale data l’Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile successiva all’iscrizione.
  3. In ogni caso, anche a seguito dell’iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all’articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l’efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO
  1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.